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venerdì, settembre 30, 2005

Precisazioni IVA - finanziaria 2005

Con circ.n° 41/E del 26.09.05 l’Ag. delle Entrate illustra le principali modifiche apportate in materia IVA con la finanziaria 2005.
In sintesi:
  • Regime speciale per i raccoglitori occasionali di tartufi – il cessionario emette autofattura, l’imposta annotata nel registro degli acquisti è indetraibile – la successiva rivendita è soggetta all’imposta;

  • Esonero dalla presentazione della dichiarazione IVA in forma telematica per i contribuenti con vol.affari inferiore a Euro 10.000;

  • Comunicazione telematica per l’acquisto di veicoli in ambito comunitario – gli acquirenti sono tenuti ad una comunicazione telematica, al Dip. dei trasporti terrestri, entro il termine di quindici giorni dall’acquisto ed in ogni caso prima dell’immatricolazione del veicolo;

  • Proroga dell’indetraibilità  dell’imposta relativamente all’acquisto di veicoli – è stato prorogato al 31.12.05 l’indetraibilità dell’imposta (resta in sostanza in vigore il regime attuale);

  • Comunicazione delle dichiarazioni d’intento – sono state specificate le modalità per l’assolvimento di tale obbligo a carico dei cedenti e prestatori. Tali soggetti possono essere ritenuti solidalmente responsabili del mancato versamento del tributo qualora la predetta comunicazione sia stata omessa ovvero sia incompleta od inesatta. E’ stato inoltre specificato il regime sanzionatorio afferente a tale adempimento;

  • Trattamento delle prestazioni socio-assistenziali effettuate da parte di coop.  e consorzi

mercoledì, settembre 28, 2005

Proroga per il transito NTCS

Proroga per la presentazione delle dichiarazioni di transito dal 30.09.05 al 31.12.05 con modalità NCTS. Fino a tale termine sarà quindi possibile presentare le dichiarazioni per iscritto presso gli uffici doganali con la consueta procedura ordinaria

I contratti d'opera nell'oreficeria

E’ stata emanata una Ris.Ag.Entrate ad oggetto prestazioni d’opera o di appalto nel settore dell’oreficeria. La risoluzione è basata su un quesito posto da una società produttrice oggetti di oreficeria la quale chiede come inquadrare la seguente operazione:
  • Consegna di materia prima (oro) dal cliente all’impresa orafa;

  • Restituzione del prodotto finito;

  • Addebito del corrispettivo di lavorazione al cliente.
L’impresa orafa chiede se tale operazione sia inquadrabile o meno come operazione permutativa, ex art. 11 DPR n° 633/72. La differenza ai fini IVA è di notevole importanza in quanto il citato art. 11, vietando le operazioni permutative, obbliga le parti ad emettere fatture separatamente per ogni operazione (il cliente fattura la materia prima al fornitore, quest’ultimo fattura il prodotto finito al cliente).
L’Agenzia  statuisce che, in forza dell’autonomia contrattuale di cui art. 1322 e 1362  del C.C., tale operazione si può inquadrare nello schema del contratto d’opera, escludendo quindi l’operazione permutativa.
La risoluzione, in conclusione, stabilisce che, deve essere emessa la fattura per il solo corrispettivo di lavorazione.
Per un approfondimento vedi ris. n° 132 del 26.09.05

martedì, settembre 27, 2005

Attività di ispezione ai fini IVA

La Cassazione, con sentenza n° 17632 del 08.08.05, ha ribadito che l’attività ispettiva in materia IVA è rivolta non solo a verificare se sono state realmente commesse quelle violazione che l’Amministrazione sospetta ma anche a scoprire eventuali circostanze diverse tali far rivedere le posizioni pregresse del contribuente. Il controllo può inoltre portare a verifiche su altri contribuenti diversi da quello oggetto di ispezione.(fonte: Il Sole 24 Ore)

Esame per futuri Doganalisti in arrivo!!!

Segnalo che è stato indetto il bando di concorso per il conseguimento della patente di Spedizioniere Doganale. (Gazzetta ufficiale n° 76 del 23.09.05)

lunedì, settembre 26, 2005

Le vendite nei negozi di bordo

Il Sole 24 Ore dello scorso 23:09:05 fa alcune precisazioni in merito alle cessioni effettuate nei negozi di bordo delle navi da crociera alla luce di un Sentenza della Corte di giustizia Ue del 15.09.05.
In breve viene ribadito che le crociere sono inquadrabili come trasporto “circolare” e vanno considerate unitariamente. Ne deriva quindi che una crociera va inquadrata come trasporto intracomunitario esclusivamente quando l’intera crociera tocchi scali Ue.
I negozi di bordo effettuano quindi cessioni:
  • con IVA in vigore nel paese di partenza quando la crociera tocca esclusivamente scali Ue;

  • senza IVA quando la nave tocchi anche un solo porto extra-Ue

mercoledì, settembre 21, 2005

Termine di fatturazione dei servizi

Entro quali termini va emessa la fattura relativa ad una prestazione di servizi?
La fattura di vendita va emessa al momento di effettuazione dell’operazione. Le prestazioni di servizio si considerano effettuate all’atto di pagamento del corrispettivo, ne consegue quindi che la fattura va emessa entro tale termine. Qualora il prestatore riceva un acconto egli è tenuto ad emettere, entro il giorno di incasso, la fattura indicando quale regime IVA quello afferente alla prestazione a cui si riferisce.

martedì, settembre 20, 2005

Il regime IVA delle vendite effettuate dai negozi di bordo

Le vendite di beni a passeggeri, nel corso di trasporti intracomunitari, effettuati a mezzo aerei, navi o treni sono imponibili nel paese di partenza. IL 2° comma , art. 7 del D.P.R. n° 633/72 definisce intracomunitario: “il trasporto con luogo di partenza e di arrivo siti in Stati membri diversi e luogo di partenza quello di primo punto imbarco dei passeggeri, luogo di arrivo quello dell’ultimo punto di sbarco”.
Su tale materia è intervenuta la Corte di Giustizia Europea con sentenza dello scorso 15.09.05 relativa alla causa n° C-58/04. La Corte, interpretando, la lettera c), n° 1, art. 8 della Direttiva n° 77/388, ha sancito che è intracomunitario esclusivamente il trasporto che avvenga tra due punti dalla Comunità senza toccare scali intermedi siti in paesi extra-CE. La sentenza sancisce quindi che non sono soggette all’imposta le vendite dirette a viaggiatori, effettuate nei negozi di bordo, nel corso di tratte che toccano scali extracomunitari.

lunedì, settembre 19, 2005

Gli elenchi clienti/fornitori - ipotesi finanziaria 2006

Rispunta l’ipotesi di istituire nuovamente gli elenchi clienti/fornitori al fine di contrastare l’evasione fiscale. (fonte:Il Sole 24 Ore di oggi)

Le operazioni "inesistenti"

La Corte di Cassazione con Sentenza n° 12353 del 10.06.05 si è interessata delle fatture per operazioni inesistenti.
L’operazione si configura come “inesistente” quando scientemente si falsifica il vero, ossia viene fatta apparire esistente un’operazione mai realizzata, oppure l’operazione è esistente ma non è stata effettuata tra i soggetti che figurano come parti nella fattura.
La Corte, in sintesi, afferma che i soggetti che emettono fatture per operazioni inesistenti sono debitori verso l’Erario per l’intero importo dell’imposta indicato nella fattura stessa ed ai cessionari/committenti non è ammessa la detrazione del tributo.

venerdì, settembre 16, 2005

Le vendite ai viaggiatori extra-UE

L’art. 38-quarter del DPR n° 633/72 disciplina le vendite ai viaggiatori domiciliati o residenti in paesi extra-UE di beni destinati all’uso personale o familiare degli stessi.
La norma consente, in concreto, la non applicazione dell’IVA alle vendite che rispettino i sottodescritti requisiti:

  • I soggetti devono essere persone fisiche domiciliate in paesi extra-UE;

  • Il costo dei beni deve eccedere € 154,94 e devono essere compresi nelle seguenti categorie: abbigliamento, calzature, pelletterie ed accessori - piccoli mobili ed oggetti di arredamento e di uso domestico - articoli sportivi - oggetti di oreficeria e di gioielleria - apparecchi radiotelevisivi ed accessori – alimentari – giocattoli - computer ed accessori - strumenti ed accessori musicali - apparecchi di telefonia – cosmetici - accessori per autoveicoli - prodotti alcolici e vitivinicoli.

  • I beni devono materialmente uscire dall’Unione Europea entro tre mesi, essi vanno trasportati nei bagagli personali del viaggiatore;

  • Nella fattura devono essere annotati gli estremi del passaporto o di altro documento equipollente. La fattura può essere emessa con le seguenti metodologie;

  • Senza applicazione dell’imposta – in tal caso deve essere indicato quale titolo di non imponibilità il sopraccitato art. 38-quarter. Il cedente deve avere la prova dell’avvenuta uscita dalla Comunità entro tre mesi. La prova è costituita da una copia della fattura opportunamente vistata dalle autorità doganali del paese comunitario di uscita;

  • Con applicazione dell’imposta - il viaggiatore verrà rimborsato dell’imposta non appena fornisca la prova dell’affettiva uscita dei beni dal territorio Comunitario. Anche in questo caso permane il limite temporale di tre mesi.

giovedì, settembre 15, 2005

Le perizie e le consulenze ai fini IVA

La Ris. Ag.Entrate n° 122 DEL 12.08.05, al fine di inquadrare ai fini IVA i servizi di “follow up service”, da un’ulteriore definizione di “perizia” e di “consulenza ed assistenza tecnica”.  La distinzione tra questi due tipologie di servizi è di notevole importanza in quanto le regole di territorialità sono differenti:
  • Le perizie sono disciplinate dal 4° comma, lettera b, dell’art.7. Esse sono imponibili nel luogo in cui sono eseguite;

  • Le consulenze ed assistenze tecniche sono invece regolamentate dal dal 4° comma, lettera d, dell’art.7 e sono imponibili nel luogo in cui è domiciliato il committente.
Tali servizi sono così definiti:”…la nozione di perizia si  sostanzia in prestazioni che comportano valutazioni circoscritte allo specifico bene esaminato, restando esclusa ogni analisi  di utilità prospettica; essa, in definitiva, e' diretta ad  individuare oggettivamente concreti elementi di fatto  di un determinato bene mobile materiale o immobile, in relazione al loro valore, quantità e qualità (vedi, da ultimo, la risoluzione del 23 maggio 2002, n. 153) senza  possibilità di estendere le medesime considerazioni ad altri elementi della stessa specie. I servizi di consulenza di cui all'art. 7, quarto comma, lettera d), dello stesso decreto, invece, implicano anche valutazioni su fatti o circostanze connessi con l'utilizzo della categoria di beni cui il campione si riferisce, a fini di  commercializzazione o per altri scopi e, di norma, producono risultati validi per la totalità del prodotto dal quale e' stato estratto il campione.” La risoluzione sopraccitata conclude attestando che i servizi di “follow up” sono applicabili le regole di territorialità previste per le consulenze ed assistenze tecniche.

mercoledì, settembre 14, 2005

Sbloccato l'import di rottame ferroso

L’import di rottame ferroso a Porto Marghera è stato temporaneamente sbloccato. (fonte: Sole 24 Ore di oggi)

Sparirà l'aliquota IVA del 10%?

Rispunta l’ipotesi elevare  l’aliquota IVA del 10% a quella normale del 20%, maggiori incassi per l’Erario 5-700 milioni di Euro. (fonte: Sole 24 Ore di oggi)

martedì, settembre 13, 2005

CAD - rappresentanza in dogana

I Centri di Assistenza Doganale (CAD) operano con la modalità della rappresentanza indiretta. I CAD, opportunamente autorizzati, possono operare, con la procedura di domiciliazione, anche per i regimi economici. Tali soggetti agiscono in rappresentanza diretta esclusivamente quando operano per conto di imprese industriali, commerciali od agricole titolari delle procedure di domiciliazione. Per maggiori ragguagli vedi Circ. Ag. Dogane n° 27/D del 18.07.05.

lunedì, settembre 12, 2005

Emissione della fattura del professionista

Il libero professionista è tenuto all’emissione della fattura al momento dell’incasso del corrispettivo. Qualora l’incasso avvenga successivamente alla cessazione della Partita IVA il professionista emette una ricevuta fuori campo IVA.

Sanzionate le registrazioni a matita nei registri IVA

La Corte di Cassazione, con la sentenza n° 16707 del 08/08/05 ribadisce che le annotazioni a matita nei registri obbligatori ai fini IVA di fatture attive sono da considerare inesistenti e pertanto comportano l’applicazione della sanzione per omessa registrazione.

Asseverazione - nuovi compiti per i Doganalisti???

Ed ecco cosa “bolle in pentola” in materia di asseverazione della documentazione doganale. Nuovi compiti per i Doganalisti??? Leggi il Disegno di Legge n° 5815.

La situazione del Disegno di legge per la pensione degli Sped.Doganali

A che punto è il Disegno di Legge per la totalizzazione previdenziale degli Spedizionieri Doganali?
La scheda relativa al clikka su: PDL n° S3424

I container demurrages in breve

  1. I container demurrages sono dei corrispettivi dovuti al vettore per la locazione del contenitore;

  2. Sono obbligati al pagamento del corrispettivo sia chi ha sottoscritto il contratto di trasporto (Consignor) che il destinatario (Consignee);

  3. Sono prestazioni soggette all’imposta in Italia qualora il committente sia ubicato nel territorio dello Stato;

  4. Se il vettore non è residente nel territorio dello Stato il committente/locatario deve, con il metodo del reverse-charge, autofatturarsi la prestazione ai sensi del 3° comma, art.17, D.P.R. n° 633/72 applicando l’imposta con l’aliquota normale del 20%.  

venerdì, settembre 09, 2005

A proposito di rappresentanza in dogana - dichiarazione d'intento mendace

Segnalo una sentenza della Corte di Cassazione - sez. tributaria n° 14678 - 11 maggio-12 luglio 2005.
La sentenza ribadisce che lo Spedizioniere Doganale, che agisca in rappresentanza diretta per conto di un importatore, non può essere ritenuto responsabile della dichiarazione d'intento falsa.
La novità è contenuta in un commento, a cura di Paolo Mandarino, apparso in nella dispensa del Sole 24 Ore dello scorso 30 agosto 2005, nel quale viene sostenuta la responsabilità solidale dello Spedizioniere Doganale che agisca in rappresentanza indiretta qualora la dichiarazione d'intento resa risulti mendace.
    

Tanto per cominciare!!!!

Mi chiamo Stefano Coccon sono un Doganalista molto appassionato del mio mesterie.
Ma che professione è il Doganal....??? Domanda lecita in quanto è un mestiere poco conosciuto, è una professione regolamentata attinente al commercio con l'estero. Il Doganalista è abilitato a rappresentare i proprietari delle merci presso le dogane italiane. Personalmente mi interesso di materia IVA connessa agli scambi internazionali, svolgo consulenze per conto di aziende che operano con l'estero ed occassionalmente tengo corsi di aggiornamento per conto dell'Albo professionale ovvero per centri di formazione.Lo scopo di questo blog è annotare tutte le notizie, di natura fiscale/doganale, che reputo interessanti.