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giovedì, ottobre 26, 2006

Origine preferenziale un'opportunità?

Gli accordi bilaterali o multilaterali di libero scambio si basano sul concetto di origine preferenziale, ovvero i Paesi contraenti trattano più favorevolmente le merci riconosciute come originarie dell'altro Paese o gruppo di Paesi contraenti.
Per dare un'idea dell'evoluzione degli accordi di libero scambio basti pensare che ne esistono attualmente oltre 200 in quali "avvolgono" il commercio mondiale come una sorta di ragnatela.
Il WTO, che ha quali sui membri circa 150 Stati, ha quali suoi compiti istituzionali lo sviluppo del commercio mondiale attraverso una politica di liberalizzazione e regolamentazione del mercato e quindi di una politica multilaterale.
La direzione politica, sino ad ora più vincente e che ha prodotto la ragnatela sopra citata, è stata però quella del bilateralismo piuttosto che del multilateralismo targato WTO, principalmente per la difficoltà incontrate da questo organismo internazionale di comporre e coniugare gli interessi economici dei vari Paesi membri. A comprova delle difficoltà del WTO basta osservare la situazione di stallo del  Doha Round, conferenza WTO che sta cercando di ampliare il raggio delle liberalizzazioni nel mercato mondiale delle merci e di servizi.
La politica del bilateralismo, iniziata negli anni 80 dagli USA, sta iniziando ad affermarsi anche nell'Unione Europea.
Per noi Doganalisti questi accordi, assai complessi da interpretare, comportano e sempre più comporteranno, un onere costituito dall'aggiornamento continuo nonché un'opportunità di lavoro in qualità, non solo di dichiaranti doganali, ma anche di consulenti in materia di origine.

lunedì, ottobre 23, 2006

Fatture per operazioni inesistenti

Vediamo schematicamente obblighi e responsabilità penali sia per l'emittente che per il destinatario di fatture per operazioni inesistenti:
EMITTENTE
obblighi - è tenuto a versare l'IVA indicata nella fattura anche se ha provveduto a rettificare la stessa con nota di accredito
responsabilità penali - è punito con reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture per operazioni inesistenti. Si considera come un solo reato l'emissione di più documenti per op.inesistenti nello stesso periodo d'imposta.
DESTINATARIO
obblighi - non può portare in detrazione l'IVA indicata in fattura anche se l'emittente l'avesse versata.
responsabilità penali - le responsabilità sorgono esclusivamente se i documenti emessi per operazioni inesistenti vengono l'utilizzati al fine strumentale della frode nelle dichiarazioni dei redditi od IVA.
 

venerdì, ottobre 20, 2006

Detraibilità degli autoveicoli dei professionisti

Facciamo il punto sulla detraibilità dell'IVA sugli autoveicoli utilizzati per l'attività professionale:
  • La Corte di Giustizia europea ha dichiarato, con effetto 14.09.06, non conforme all'ordinamento comunitario il regime italiano di indetraibilità dell'IVA afferente l'acquisto e la gestione delle autovetture utilizzate per fini professionali o d'impresa;
  • i contribuenti che hanno subito negli anni 2003-2006 tale limitazione possono ricalcolare il proprio debito d'imposta prendendo a riferimento, quale percentuale di detraibilità, l'effettivo utilizzo della vettura per fini professionali/d'impresa;
  • il Governo, al fine di bloccare possibili riliquidazioni autonome dell'imposta, ha emanato un decreto (datato 15.09.06!!!!!!!!) che ha vincolato il rimborso dell'imposta alla presentazione di un'apposita dichiarazione da presentare entro il 15.12.06. Il modello dovrebbe essere disponibile entro il fine ottobre;
  • l'orientamento del Governo sembra di prevedere una detrazione forfetaria (si parla del 50%), se il contribuente ritiene di aver diritto ad una detrazione superiore a quella forfetaria dove provare documentalmente il maggiore utilizzo del veicolo (speriamo che il legislatore non stia pensando a prove diaboliche) ;
  • il recupero dell'imposta va controbilanciata con il maggior debito IRPEF/IRAP conseguente al recupero dell'IVA in precedenza non detratta (la quale costituiva un costo e quindi un componente negativo del reddito);
Fin qui la parte positiva, o meglio di ripristino della giustizia fiscale in quanto la Sesta Direttiva non ha mai consentito agli Stati membri di derogare ad un principio cardine dell'imposta costituito dalla neutralità e quindi del meccanismo della detrazione e della rivalsa dell'imposta per ben 27 anni.
Adesso vediamo la parte sfavorevole al contribuente; il Ministero dell'Economia ha valutato che, per effetto del rimborso dell'IVA sugli autoveicoli, il bilancio statale subirà un aggravio di circa 11 miliardi di euro ed ha pensato di recuperare tale importo dagli stessi destinatari del rimborso IVA. E' infatti ad oggi previsto che, con effetto 01 gennaio 2006 (ovvero retroattivamente in barba alla Statuto del contribuente), le spese di acquisto e gestione degli autoveicoli non sono più deducibili al 50% ma al 25%. Tale novità, essendo permanente, crea un regime fiscale per i contribuenti-professionisti più pesante di quello in essere prima della sentenza europea. A tali novità si aggiunge, per pro-memoria dei lettori, quanto già fatto con la Manovra-bis (Visco-Bersani) che rende tassabili le plusvalenze sulle cessioni degli autoveicoli.
 
Non male!!!!!

lunedì, ottobre 09, 2006

F24 telematico - proroga al 01 gennaio 2007

E' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la proroga dell'obbligo di presentazione telematica del modello F24.
Resta fermo l'obbligo telematico dal 1 ottobre per:
  • SPA, SRL, SAPA, società cooperative e di mutua assicurazione;
  • enti pubblici e privati;
  • consorzi;
  • aziende municipalizzate.

venerdì, ottobre 06, 2006

Dazi definitivi per le scarpe cinesi e vietnamite

I dazi provvisori sulle scarpe in cuoio importate dalla Cina ed il Vietnam diventano definitivi per i prossimi due anni.
I dazi definitivi applicabili sono del:
  • 16,5% per le scarpe provenienti dalla Cina;
  • 10% per quelle vietnamite.
A tale decisione, piuttosto sofferta, è giunto il comitato degli ambasciatori permanenti dei 25 paesi UE (Coreper), oggi è prevista la ratifica nel Consiglio UE dei ministri degli Interni.
La prossima battaglia in ambito UE delle imprese manifatturiere italiane sarà rivolta alla tracciabilità del luogo di produzione dei beni ottenibile rendendo obbligatoria l'apposizione, sui prodotti finiti, del marchio "made in...".
 
 

mercoledì, ottobre 04, 2006

Imposte telematiche dal 1 ottobre 2006

I soggetti titolari di partita IVA, inclusi i rappresentanti fiscali ex art. 17 2° comma DPR 633/72, nonché i soggetti autoidentificati ex art. 35ter, sono tenuti al pagamento telematico delle imposte e contributi. La procedura telematica per l'inoltro all'Agenzia delle Entrate può avvenire:
  • direttamente attraverso il servizio http://fisconline.agenziaentrate.it, ovvero, con servizio offerto via home banking delle banche o Poste italiane;
  • a mezzo intermediario abilitato al servizio Entrate.
I soggetti non residenti autoidentificati ex art.35ter versano le imposte con sistema Target, con modalità analoghe a quelle sopra indicate.