Al fine di dirimere le competenze legislative in materia di professioni tra Stato e Regioni è stato emanato il D.Lgs. n° 30 del 02.02.06.
I tratti salienti della norma sono:
le regioni esercitano la potestà legislativa in materia di professioni nel rispetto dei principi fondamentali di cui al Capo II;
la potestà legislativa regionale si esercita sulle professioni individuate e definite dalla normativa statale;
nell’ambito di applicazione di questo decreto non rientrano “la disciplina dell'esame di Stato previsto per l'esercizio delle professioni intellettuali, nonché i titoli, compreso il tirocinio, e le abilitazioni richiesti per l'esercizio professionale; l'ordinamento e l'organizzazione degli Ordini e dei collegi professionali; gli albi, i registri, gli elenchi o i ruoli nazionali previsti a tutela dell'affidamento del pubblico; la rilevanza civile e penale dei titoli professionali e il riconoscimento e l'equipollenza, ai fini dell'accesso alle professioni, di quelli conseguiti all'estero”;
l'esercizio della professione, quale espressione del principio della libertà di iniziativa economica, e' tutelato in tutte le sue forme e applicazioni, purché non contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume. Le regioni non possono adottare provvedimenti che ostacolino l'esercizio della professione;
le associazioni rappresentative di professionisti che non esercitano attività regolamentate o tipiche di professioni disciplinate ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile, se in possesso dei requisiti e nel rispetto delle condizioni prescritte dalla legge per il conseguimento della personalità giuridica, possono essere riconosciute dalla regione nel cui ambito territoriale
si esauriscono le relative finalità statutarie;
l'esercizio della professione si svolge nel rispetto della disciplina statale della tutela della concorrenza, ivi compresa quella delle deroghe consentite dal diritto comunitario a tutela di
interessi pubblici costituzionalmente garantiti o per ragioni imperative di interesse generale, della riserva di attività professionale, delle tariffe e dei corrispettivi professionali, nonché della pubblicità professionale,
l'attività' professionale esercitata in forma di lavoro autonomo e' equiparata all'attività' d'impresa ai fini della concorrenza;
L'accesso all'esercizio delle professioni e' libero, nel rispetto delle specifiche disposizioni di legge,
la legge statale definisce i requisiti tecnico-professionali e i titoli professionali necessari per l'esercizio delle attività professionali che richiedono una specifica preparazione a garanzia di
interessi pubblici generali la cui tutela compete allo Stato,
l'esercizio delle attività professionali si svolge nel rispetto dei principi di buona fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, della tutela degli interessi pubblici, dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta dei servizi,
dell'autonomia e responsabilità del professionista;
i principi fondamentali di cui al presente decreto legislativo si applicano a tutte le professioni. Restano fermi quelli riguardanti specificamente le singole professioni.