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venerdì, dicembre 23, 2005

La nuova rappresentanza in Dogana dal 2009

Di seguito Vi riporto la traduzione in Italiano degli articoli del Codice Doganale Comunitario inerenti alla rappresentanza in Dogana. Ricordo che tali disposizioni dovrebbero entrare in vigore nel 2009.
Articolo 11
Rappresentante doganale
1. Qualsiasi persona può nominare ai fini dei suoi rapporti con le autorità doganali un
rappresentante incaricato di espletare gli atti e le formalità previsti dalla normativa
doganale, in appresso "rappresentante doganale".
La rappresentanza doganale può essere diretta, se il rappresentante doganale agisce in
nome e per conto di un'altra persona, oppure indiretta, se il rappresentante doganale
agisce in nome proprio ma per conto di un'altra persona.
2. Un rappresentante doganale deve essere stabilito all'interno del territorio doganale
della Comunità.
La Commissione può adottare, secondo la procedura di cui all'articolo 196, paragrafo
2, misure che stabiliscono le condizioni alle quali per il requisito previsto dal primo
comma del presente paragrafo può non essere richiesto.

Articolo 12
Potere di rappresentanza
1. Nei rapporti con le autorità doganali, il rappresentante doganale dichiara di agire per
conto della persona rappresentata e precisa se la rappresentanza è diretta o indiretta.
La persona che non dichiara di agire in nome o per conto di un'altra persona o che
dichiara di agire in nome o per conto di un'altra persona senza disporre del potere di
rappresentanza è considerata agire in nome proprio e per proprio conto.
2. Le autorità doganali possono richiedere a qualsiasi persona che dichiara di agire in
nome o per conto di un'altra di fornire le prove del suo potere di agire in qualità di
rappresentante doganale, eccetto nel caso in cui essa appartiene a una categoria di
persone aventi il diritto di agire per conto di un'altra persona.
La Commissione può adottare, secondo la procedura di cui all'articolo 196, paragrafo
2, misure che identifichino le categorie di persone di cui al primo comma del
presente paragrafo.

Articolo 13
Rappresentanza in casi particolari
1. Se una persona agisce in qualità di rappresentante doganale su base regolare e
commerciale, le può essere concesso lo status di "operatore economico autorizzato" a
norma dell’articolo 14.
2. Un rappresentante doganale può agire in qualità di rappresentante fiscale, come
previsto dalle disposizioni vigenti in materia di imposta sul valore aggiunto, in
appresso "IVA", e di accise.

Happy Christmas 2005



Vi auguro un Buon Natale 2005!!!
I wish you a Merry Christmas 2005!!!    

giovedì, dicembre 22, 2005

Deposito IVA - Sogg. non residenti - vendite

L’Ag. delle Entrate, con circ. n° 45 del 19.10.05, conferma che le vendite di merci custodite in un deposito IVA devono essere documentate da fattura di vendita. Qualora però cedente e cessionario sono entrambi soggetti non residenti, in luogo della fattura di vendita, è sufficiente consegnare un semplice documento commerciale al depositario che attesti l’avvenuta transazione.

Manuale di controllo Ag.Dogane-CITES

L’agenzia delle Dogane ha elaborato un manuale operativo relativo alle procedure ed i controlli in ambito doganale relative al commercio internazionale di esemplari e specie protette. Il manuale ha il fine di rendere più omogenei in ambito nazionale i controlli e le procedure relative alle specie contemplate dalla convenzione CITES. Per maggiori dettagli vedi la circolare n° 44 del 10.11.05

mercoledì, dicembre 21, 2005

Stretta sui falsi depositi IVA

Le circolari n° 45/48 di novembre 2005 descrivono le nuove misure di contrasto in ambito di IVA intracomunitaria e di falsi Depositi IVA ovvero di quelle operazioni relative a merci che beneficiano del regime d’imposta applicabile alle merci destinate ad essere introdotte nei depositi fiscali IVA ma che in realtà non vengono ivi depositate.

Semplificazioni per l'appuramento del DAA

La circolare n° 46 del 29.11.05 informa che sono state stabilite alcune semplificazioni per l’appuramento del Documento Amministrativo Unico (DAA). Qualora lo speditore non venga in possesso della copia 3 di ritorno per l’appuramento del DAA egli potrà, in alternativa, provare il buon esito della spedizione a mezzo presentazione, alle autorità competenti, di documenti doganali, di trasporto o commerciali. In caso di dubbio sulla fondatezza delle prove alternative fornite l’Amministrazione potrà richiedere allo speditore un dichiarazione, sottoscritta dalle Autorità competenti del paese di  destinazione,  che attesti l’effettiva destinazione delle merci.
E’ stato inoltre prevista la possibilità che la citata copia 3 possa essere restituita ad un soggetto diverso dallo speditore, in tale ipotesi il mittente dovrà compilare il DAA indicando nel campo 7 il nome di tale soggetto oltrechè esponendo nel campo 24 “esemplare n° 3 da consegnare alla persona specificata nel campo 7”.

La rappresentanza in dogana del futuro

La bozza finale del nuovo Codice Doganale Comunitario, che dovrebbe entrare in vigore a gennaio del 2009, modifica totalmente la norma vigente contenuta nell’attuale art.5.
La stesura della normativa che verrà è contenuta negli art. 11-13, riporto di seguito la stesura del testo:
Customs representation
Article 11
Customs representative
1. Any person may appoint a representative in his dealings with the customs authorities to perform the acts and formalities laid down in the customs legislation, hereinafter a 'customs representative'.
Such customs representation may be either direct, in which case the customs representative shall act in the name of and on behalf of another person, or indirect, in which case the customs representative shall act in his own name but on behalf of another person.
2. A customs representative must be established within the customs territory of the Community.
The Commission may, in accordance with the procedure referred to in Article 196(2), adopt measures laying down the conditions under which the requirement referred to in the first subparagraph of this paragraph may be waived.
Article 12
Empowerment
1. When dealing with the customs authorities, a customs representative shall state that he is acting on behalf of the person represented and specify whether the customs representation is direct or indirect.
A person who fails to state that he is acting in the name of or on behalf of another person or who states that he is acting in the name of or on behalf of another person without being empowered to do so shall be deemed to be acting in his own name and on his own behalf.
2. The customs authorities may require any person stating that he is acting in the name of or on behalf of another person to produce evidence of his powers to act as a customs representative, except where a person belongs to a category of persons entitled to act on behalf of another person.
The Commission may, in accordance with the procedure referred to in Article 196(2), adopt measures identifying the categories of persons referred to in the first subparagraph of this paragraph.
Article 13
Representation in special cases
1. Where a person acts as a customs representative on a regular and commercial basis, he may be granted the status of 'authorized economic operator' in accordance with Article 14.
2. A customs representative may act as a fiscal representative, as provided for under value added tax, hereinafter 'VAT', and excise provisions in force.

lunedì, dicembre 19, 2005

Etichettatura di origine obbligatoria dal 2007


La Commissione UE ha approvato una bozza di Regolamento che impone l’etichettatura di origine per i prodotti importati. La norma, se verrà approvata dal Consiglio UE, dovrebbe essere efficace dal 2007. L’etichettatura non sarà comunque obbligatoria per le merci originarie dei paesi aderenti allo Spazio Economico Europeo (Svizzera, Liechnstein, Islanda e Norvegia) oltre che per la Turchia, Romania e Bulgaria.

venerdì, dicembre 16, 2005

Contratto di deposito - diff.inventariali

La Ris. n° 166/E del 25.11.05 dell’Ag. delle Entrate chiarisce come trattare ai fini IVA le differenze inventariali nell’ambito di un contratto di deposito. Data l’articolata trattazione dell’argomento si rimanda alla lettura della circolare clikka qui.    

martedì, dicembre 13, 2005

La soglia minima del IVA al 15% fino al 2010

La soglia minima del 15% stabilita in ambio Comunitario per l’aliquota “normale” IVA, che un Regolamento CE fissava fino al 31.12.05,  è stata prorogata al 2010 al fine di giungere ad una complessiva revisione della normativa UE sull’IVA.    

Regole di origine con la Svizzera

Con comunicazione del 24.11.05 del Direttore dell’Area Centrale dell’Agenzia delle Dogane viene parzialmente modificato il regime in vigore dal 01.06.04 in materia di trattamento tariffario dei prodotti originari della Comunità nell’ambito degli Accordi Pan europei e dell’Accordo con la Svizzera. La nuova interpretazione dei Servizi comunitari hanno stabilito che le merci reimportate nella Comunità dalla Svizzera rientranti nei capitoli da 1-24, scortate dalla prova di origine UE non sono soggette al dazio, le restanti merci dei capitoli 25-99, citate nella tabella allegata alla comunicazione, sono soggette al dazio.
Per approfondimenti si rimanda alla lettura della disposizione e delle tabelle allegate.

Territorialità IVA per il Gas ed Energia

I servizi relativi all’accesso ed al trasporto dell’energia e del gas resi da operatori:
  • italiani a soggetti extraUE sono fuori campo IVA ex. art.7 del DPR n° 633/72;

  • esteri (UE-extraUE) a soggetti nazionali sono imponibili in Italia a meno che non vengano utilizzati fuori dal territorio italiano;

  • italiani a operatori UE sono fuori campo IVA ex. art. 7 del DPR n° 633/72, sempre che il committente UE sia soggetto passivo d’imposta.
Le regole di territorialità afferenti le cessioni dei medesimi prodotti stabiliscono che se sono effettuate da operatori:
  • esteri ad operatori nazionali sono sempre imponibili in Italia, l’assoggettamento al tributo deve essere effettuato con il metodo dell’autofatturazione;

  • nazionali verso acquirenti esteri sono fuori campo IVA ai sensi del sopra citato art. 7.
Nel caso di importazioni dei prodotti di specie l’imposta non deve essere riscossa in Dogana ma assolta a mezzo autofatturazione.

lunedì, dicembre 12, 2005

Misure di Sicurezza e trasparenza in Dogana

Con lettera del 22.11.05 della Direzione Circoscrizionale della Dogana di Venezia si apprende che, dal 01.01.06, per l’accesso agli uffici doganali gli operatori doganali (Doganalisti ed Ausiliari) dovranno esporre la tessera di riconoscimento. Allo stesso adempimento è tenuto il personale dipendente che dovrà esporre la “Tessera di Servizio”. L’utenza non abituale potrà accedere ai suddetti uffici dopo essere stati identificati.

Termine di conservazione del DDT

Il Documento Di Trasporto (DDT) deve essere conservato fino a quando non sia divenuto definitivo l’accertamento IVA relativo al corrispondente periodo d’imposta. Se il DDT è stato emesso, ad esempio, nel 2004 esso va conservato fino al 31.12. 2009, ossia sino alla fine del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione annuale.



Verifiche IVA - valutabili le dichiarazioni di terzi

La Cassazione, con sentenza n° 24967 del 25.11.05, afferma che l’avviso di rettifica effettuato dall’Ufficio IVA può fondarsi anche sulle dichiarazioni di persone sentite nel corso di indagini penali. Il contribuente può contestare il valore di tali dichiarazioni nell’esercizio del diritto di difesa, ma queste concorrono comunque a rafforzare la presunzione legale in presenza di indizi concordi.

mercoledì, dicembre 07, 2005

Carburanti con IVA detraibile?

Il fronte relativo alla detraibilità IVA relativa agli autoveicoli dei professionisti si fa sempre più caldo, per ultimo la Commissione UE contesta al nostro paese la totale indetraibilità dell’imposta relativa all’acquisto di carburanti e lubrificanti. Tale obbligo appare in conflitto sia con la Sesta Direttiva UE che con l’art. 19 bis1 del DPR n° 633/72. La norma interna sancisce la detraibilità dell’imposta relativa all’acquisto di carburanti e lubrificanti se “è ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto …di autovetture..”.
Quindi se è ammessa in detrazione l’imposta (attualmente per un 10%) all’atto dell’acquisto dell’autovettura con la medesima percentuale dovrebbe essere consentita da detraibilità dell’imposta per l’acquisto dei carburanti e lubrificanti.              

martedì, dicembre 06, 2005

Dettraibilità dell'IVA afferente ai veicoli strumentali

La Commissione Europea ha posto in “mora” il Governo italiano per il limite imposto alla detraibilità dell’IVA per l’acquisto ed utilizzo di veicoli strumentali da parte dei professionisti. L’attuale normativa interna impone un limite alla detrazione dell’imposta al 10% (il 90% è quindi indetraibile) che la Finanziaria 2006 eleverà al 15%. Il Governo italiano è tenuto a fornire alla Commissione,  entro domenica prossima, i necessari chiarimenti al fine di evitare al nostro paese di essere deferito alla Corte di Giustizia Europea.

lunedì, dicembre 05, 2005

La fattura di vendita

Se sei interessato a visionare un mio articolo sulla fattura di vendita clikka qui.

I soggetti passivi IVA

Chi sono i soggetti passivi ai fini IVA? Se sei interessato a leggere un mio vecchio articolo sulla materia clikka qui.

venerdì, dicembre 02, 2005

Mancato ricevimento della fattura del fornitore

La Corte di Cassazione, con sentenza n° 13.06.05 n° 12678, ha sancito che qualora il fornitore non emetta la fattura è il cliente che deve autoregolarizzare l’acquisto a mezzo produzione di apposito documento. I giudici di legittimità affermano però che il cessionario (o committente), che adempie al sopradescritto obbligo, non perciò assume la veste di soggetto passivo d’imposta.  
In sintesi il cessionario o committente che non ha ricevuto la fattura entro 4 mesi dall’effettuazione dell’operazione, ovvero gli è pervenuta una fattura irregolare, è soggetto alla sanzione prevista dall’art. 6 del D.Lgs. n° 471/97 (100% dell’imposta con un min. di Euro 258) se non provvede, entro i 30 gg. successivi, ad emettere il sopra citato documento in duplice esemplare. Il documento di regolarizzazione deve essere presentato all’Ufficio delle Entrate competente previo pagamento dell’imposta.

Pescaggio a 32 piedi a Venezia

Con un comunicato l’Autorità di Venezia comunica che è stato completato lo scavo dei canali di grande navigazione di Malamocco – Marghera, il pescaggio quindi passa a 32 piedi. Tale notizia è molto positiva per gli operatori portuali, tra cui noi Doganalisti, in quanto costituisce la base per l’acquisizione di traffici che in precedenza erano dirottati presso altri scali limitrofi.

giovedì, dicembre 01, 2005

Italia baricentro della logistica europea

In un’intervista del Sole 24 Ore a Klaus Michael Kuhne, numero uno del più importante operatore logistico europeo (1,6 milioni di containers movimentati per anno!!!!) ha dichiarato che l’Italia è “mercato strategico chiave per il futuro logistico del continente”. La notizia è interessante in quanto da un lato contraddice la visione, purtroppo comune, di decadimento del nostro paese e, dall’altro lato, conferma che la nostra attività di Doganalisti, parte fondamentale della logistica, avrà un brillante futuro!!!!!

Così la bolletta di importazione in COGE

Le bollette di importazione e le autofatture sono documenti di natura IVA e devono essere rilevate esclusivamente nei registri IVA. Alcuni sistemi meccanografici non prevedono la possibilità di effettuare registrazioni esclusivamente ai fini IVA e, pertanto, richiedono anche la scrittura in COGE.
Di seguito riporto un esempio di come contabilizzare in partita doppia una bolletta di importazione (imponibile Euro 2746,25 IVA 20% 549,25):

descrizione...........Data reg................Dare...................Avere................Importo
IM4 n° XXX
delGG.MM.YY.......GG.MM.YY........"diversi"........."Fornitore Dogana".3.295,25
Dogana di Xxxxxx
...................................................."IVA c/erario".......................................549,25
... .............................................."Fornitore Dogana"...............................2.746,25

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