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giovedì, dicembre 06, 2007

cessioni intraCEE - prova

Con la risoluzione n° 345/E del 28.11.07 l’Ag. delle Entrate, a seguito di un’istanza di interpello, ha risposto ad un operatore nazionale che chiedeva quali siano le prove documentali attestanti l’effettiva consegna delle merci, oggetto di cessione intracomunitaria, al cessionario UE.

In sintesi la risoluzione ha confermato quanto proposto dal contribuente, ovvero che è necessario conservare per 5 anni:

  • La fattura di vendita emessa ai sensi dell’art. 41 del D.L. n° 331/93;
  • La dichiarazione Intrastat;
  • Un documento di trasporto firmato dal trasportatore e dal destinatario;
  • La rimessa bancaria relativa al pagamento della merce.

Appare ovvio che qualora il contratto di trasporto venga effettuato a cura del cedente il relativo documento di trasporto debba essere conservato dal mittente/cedente e sia un’efficace prova, una volta firmato per ricevuta dal cessionario/destinatario, dell’avvenuto invio della merce in altro Stato membro. Ma qualora la merce sia resa EXW/FCA/FAS/FOB ed il cedente non concluda il contratto di trasporto e quindi non venga in possesso di alcun documento di trasporto come può provare che ha consegnato la merce al cessionario intracomunitario?????

 

 

1 commento:

Anonimo ha detto...

quello che stavo cercando, grazie