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martedì, novembre 27, 2007

esportatori non residenti - codice P.IVA 0

La circolare n° 45/D del 2006, nel fornire le istruzioni di compilazione del modello DAU attesta che nel campo esportatore deve essere indicato il numero di P.IVA. Qualora questo sia non residente e sia sprovvisto di tale numero identificato è tenuto a nominare un rappresentante fiscale ovvero auto identificarsi, ex art.35ter del DPR n° 633/72. Tale istruzione, appare, non conforme con quanto stabilito dall’art 63 del Codice Doganale Comunitario il quale stabilisce che “la dichiarazione può essere fatta da chiunque sia in grado di presentare o di far presentare al servizio doganale... la merce ed i documenti”. Inoltrel’allegato 37 delle Disposizioni di Applicazione del Codice, nelle istruzioni di compilazione del campo 2 (Esportatore), stabiliscono di “Indicare il numero d'identificazione attribuito alla persona interessata dall'autorità competente per motivi fiscali, statistici o altri. La struttura di tale numero sarà conforme ai criteri di cui all'allegato 38. Se la persona interessata non dispone di un tale numero, l'amministrazione doganale può attribuirgliene uno per la dichiarazione in oggetto.” Dal testo delle suddette istruzioni appare quindi che l’eventuale attribuzione di un numero di partita IVA deve essere attribuito dall’amministrazione doganale e non, come invece avviene in Italia, dall’Agenzia delle Entrate.

Una recente nota della Circoscrizione Doganale di Venezia, n° 1223 del 08.11.07, è intervenuta in tale materia stabilendo che, in deroga a quanto stabilito dalla circolare n° 45/D del 2006, può essere indicato il codice di P.IVA 0 qualora si riveli impraticabile l’attribuzione del numero di P.IVA all’esportatore non residente.

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